DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Quando scade il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi, così come definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento versatile e flessibile che deve adattarsi alle caratteristiche dell’azienda, sia in termini di contenuti che di periodicità della revisione.
Una prima indicazione sui termini della revisione ci viene già dall’art 29 del Testo Unico, rivisitato dal D.Lgs 106/09, in cui in cui si definisce che la rivalutazione del documento debba essere effettuata qualora intervengano:
- significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
- in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
- se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
- in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
- in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.
Un’importante novità legislativa è sopraggiunta poi nel 2013, anno in cui è stata eliminata la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti (come precedentemente previsto dal comma 5 dello stesso art 29) di potersi avvalere dell’autocertificazione di aver effettuato la valutazione; a far data dal 01 luglio 2013 anche tali aziende sono tenute ad avere un DVR completo, elaborato mediante l’utilizzo di procedure standardizzate.
Il Dvr nei casi: nuova impresa, cambio sede, sede distaccata
In caso di nuova costituzione di un’impresa inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far data dall’inizio dell’attività; in tal senso si ricorda che fa fede la data di autorizzazione di inizio attività come depositata presso la Camera di Commercio di riferimento.
Viene invece considerata una modifica lavorativa un eventuale cambio di sede, piuttosto che l’apertura di una sede distaccata, questi casi richiedono quindi una revisione entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.
Figure coinvolte nella stesura del Documento
L’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è uno degli obblighi inderogabili del datore di Lavoro; è il datore di Lavoro che deve effettuare la valutazione e redigere il relativo documento, apponendovi la propria firma, e che deve occuparsi dei relativi aggiornamenti periodici e normativi qualora ne subentrassero.
Il datore di lavoro si avvale, nell’elaborazione del Documento, di figure di consulenza, prima tra tutte quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), che oltre ad affiancarlo nella fase di valutazione, contribuisce significativamente a finalizzare le misure preventive e protettive anche in considerazione d dell’evoluzione tecnica e dei nuovi prodotti disponibili sul mercato, e collabora nella stesura del programma di miglioramento.
Nei casi in cui la legge preveda il protocollo di sorveglianza sanitaria, e dunque la presenza del Medico Competente, il documento deve essere elaborato in collaborazione con quest’ultimo, per quanto attiene gli ambiti di competenza specifica.
infine una copia del DVR va tempestivamente consegnata al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che ne prende visione e deve essere consultato anche preventivamente in riferimento al contenuto della valutazione dei rischi, come da art 50 comma 1b) e comma 5, del Testo Unico.
La Data certa
Il DVR dovrà avere una certificazione della data di elaborazione o di revisione, come da art.28 comma 2, che può essere apposta mediante timbro postale o, più semplicemente, facendolo firmare e datare dal datore di lavoro, dall’RSPP e/o dal Rappresentante dei Lavoratori
Lo scopo dell’apposizione della data certa è quello di dimostrare di aver effettuato la valutazione (o la rielaborazione della stessa) antecedentemente al verificarsi di un eventuale infortunio o prima di una ispezione da parte degli enti preposti.
Un esempio pratico
Per meglio chiarire alcuni concetti sopra descritti, proviamo ora a simulare un caso pratico e a valutarne le scadenze e le diverse responsabilità delle figure coinvolte.
Prendiamo il caso di una nuova impresa con meno di 10 dipendenti, che inizia la sua attività nel gennaio 2014, dall’elaborazione del Documento dei Rischi effettuato mediante procedure standardizzata, entro fine marzo 2014 (novanta giorni) si evince che non sussistano i presupposti per sottoporre i propri dipendenti alla sorveglianza sanitaria ed il Datore di Lavoro, avendone i requisiti, ricopre il ruolo di RSPP; quindi il documento viene firmato dallo stesso Datore di Lavoro e dall’RLS con apposizione di data certa.
Nel giugno 2014 l’azienda si amplia ed il numero di dipendenti sale sopra i dieci lavoratori, a questo punto il datore di lavoro decide di avvalersi della consulenza di un RSPP esterno e ne effettua la nomina; il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà quindi essere rielaborato entro trenta giorni, sia perché sono decaduti i presupposti per avvalersi delle procedure standardizzate (meno di dieci impiegati) che per la nuova nomina in organigramma del consulente RSPP.
Infine la stessa azienda, nel gennaio 2015, differenzia la propria attività inserendo tra le mansioni dei dipendenti già in forza, anche una nuova mansione che preveda la sorveglianza sanitaria (per esempio il rischio da Videoterminale o quello derivante all’utilizzo di sostanze chimiche); a questo punto (sempre entro trenta giorni) il Datore di Lavoro provvederà a nominare un Medico Competente che contribuirà alla revisione del DVR, elaborando un protocollo di sorveglianza sanitaria adeguato alla nuova mansione.
È quindi di fondamentale importanza ricordare che il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento statico, che una volta elaborato può essere dimenticato ed archiviato come pratica assolta, bensì un documento che costituisce parte integrante dell’azienda seguendone l’evoluzione ed i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici, con l’obiettivo di monitorare periodicamente e tempestivamente l’insorgenza (o la scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.
SANZIONI
1. Mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione Rischi
Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione.
Innanzitutto va segnalato che esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi.
Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.
In conclusione si può quindi affermare che l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi risulta oggi un obbligo per le aziende italiane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adempimento della conformità legislativa; è pensato per essere un documento dinamico e interattivo che deve rispecchiare le reali particolarità specifiche dell’azienda, evidenziando da un lato le criticità e le relative misure di miglioramento, e dall’altro le esposizioni ai rischi effettivamente presenti nel contesto lavorativo.